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Regione Piemonte

Criteri comunali per l’insediamento degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

I criteri sono stati approvati in adempimento alla D.G.R. 8 febbraio 2010 n. 85-13268 “Legge regionale 29 dicembre 2006 n.38. Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande. – Art. 8 – Indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l’insediamento delle attività – Prima applicazione” e si applicano per l’esercizio dell’attività e per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché nei casi di trasferimento e di ampliamento della superficie di somministrazione come meglio definita nel documento.

Per somministrazione di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell’esercizio o in un’area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.

I criteri, in linea con le direttive regionali stabiliscono le condizioni per poter aprire, trasferire, subentrare o modificare un esercizio di somministrazione individuando in particolare:

–    gli adempimenti in ordine al fabbisogno delle aree a parcheggio e la possibilità di monetizzazione alternativa alla cessione;

–    gli adempimenti in ordine alle verifiche di impatto sulla viabilità

–    gli adempimenti in ordine alle verifiche ambientali, paesaggistiche e progettuali (valutazioni acustiche, energetiche ecc.).

oltre ovviamente alle caratteristiche soggettive che deve possedere il responsabile dell’esercizio.

Si rammenta che tutte le pratiche amministrative ed edilizie, seppur sottoposte all’amministrazione comunale per le verifiche, pareri e titoli del caso, devono essere sottoposte ed avviate attraverso lo “Sportello Unico per le Attività Produttive” istituito presso la Comunità Montana in Via Trattenero 15 Bussoleno (SUAP delle Valli).

NB. Nelle more dell’adeguamento del Regolamento alla zonizzazione definita dal nuovo PRGC approvato con DCC n. 5/2025, i valori da considerare nella definizione dell’istituto della monetizzazione saranno riferiti alla zona “Rimanenti aree di PRGC” di cui alle tabelle allegate al Regolamento in materia.

Norme di Riferimento

L.R. 29 dicembre 2006 n. 38

D.G.R. 8 febbraio 2010 n. 85-13268

D.G.R. 1 marzo 2010 n. 43-13437

Tipo di documento
  • regolamento

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