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Regione Piemonte

Criteri per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà e l’eliminazione dei vincoli derivanti dalle convenzioni ex 35 L. 865/1971 ed ex. artt. 7 e 8 L. 10/1977, ai sensi della L. 23/12/1998 n° 448, art. 31, commi 45 e seguenti.

Con l’espressione “Edilizia Residenziale Convenzionata” si fa riferimento a quegli interventi di edilizia residenziale posti in essere previa stipulazione di una convenzione con il Comune con la quale, a fronte di concessioni da parte dell’Amministrazione pubblica (riguardanti l’assegnazione delle aree su cui edificare o la riduzione del contributo concessorio), vengono assunti obblighi inerenti l’urbanizzazione del comparto e l’edificazione di alloggi di edilizia economico popolare e dalla quale, inoltre, discendono vincoli incidenti sulla successiva circolazione degli alloggi così realizzati.

Le suddette convenzioni possono rientrare nelle seguenti principali tipologie:

– convenzione di attuazione di un Piano di Edilizia Economico Popolare (P.E.E.P.), convenzione che si pone nell’ambito del più ampio procedimento di edilizia residenziale pubblica tracciato dalla legge 22 ottobre 1971 n. 865; tale convenzione è disciplinata dall’art. 35 della suddetta L. 865/1971 (di seguito “convenzione P.E.E.P.”).

– la convenzione per la riduzione del contributo concessorio al cui pagamento è subordinato il rilascio del permesso di costruire; questa convenzione è disciplinata dall’art. 18 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (T.U. in materia edilizia) che sul punto ha sostituito la disciplina in precedenza dettata dagli artt. 7 e 8 della L. 28 gennaio 1977 n. 10 (meglio nota come “Legge Bucalossi”), di seguito “convenzione Bucalossi”.

Le convenzioni P.E.E.P. possono a loro volta prevedere la concessione da parte del Comune (proprietario dell’area) del diritto di superficie sull’area da costruire, secondo quanto disposto dall’art. 35, comma 4 e seguenti della legge 865/1971 ovvero la cessione in proprietà delle aree ai sensi dell’art. 35, comma 13 e seguenti della L. 865/1971.

Le suddette convenzioni prevedono la definizione di prezzi massimi di cessione e canoni massimi di locazione delle singole unità abitative che debbono essere rispettati per l’intera durata della convenzione.

Con l’emanazione della L. 448/1998 sono stati introdotti i presupposti ed i criteri per l’eventuale trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà ed in generale per la trasformazione delle convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 35 della suddetta L. 865/1971 con convenzioni ai sensi dell’art. 18 c.1, 4 e 5 del D.P.R. 380/2001 nonché per la rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse.

Tipo di documento
  • regolamento

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