L'art. 49 comma 7 della L.R. 56/77 prevede che "Il titolo abilitativo edilizio relativo ad interventi ricadenti su aree o immobili che nelle prescrizioni del PRG sono definiti di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ai sensi dell'articolo 24, è subordinato al parere vincolante di cui all' articolo 7 della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ''Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 '') ove non sussistano vincoli che richiedano autorizzazione ai sensi dell' articolo 146 del d.lgs. 42/2004"
Essendo tutto il territorio comunale vincolato ai sensi dell'art. 136 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 42/2004, il parere della CLP sarà espresso nell'ambito del procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 dello stesso decreto.
Pertanto, nei soli ambiti individuati dal PRGC come vincolati ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77, il parere della CLP sarà previsto come obbligatorio anche per le istanze volte all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica in regime semplificato ai sensi del D.P.R. 31/2017 (casi di cui all'allegato B).