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Regione Piemonte

Deposito frazionamento terreni

  • Servizio attivo

Deposito frazionamento terreni ai fini e per gli effetti dell'art. 30 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 comma 5


A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti i cittadini

Descrizione

L’ Art. 30 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 comma 5 dispone che:

I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall’agenzia del territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune.

Pertanto prima dell’inoltro telematico all’Agenzia delle Entrate, Uffici Provinciali – Territorio, di un tipo di frazionamento è necessario depositarlo presso gli uffici comunali ed ottenerne la relativa attestazione.

Il deposito è finalizzato all’accertamento di lottizzazioni abusive di terreni a scopo edificatorio. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale accerti tale evenienza ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l’immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari, eventuali atti, nel perdurare del suddetto provvedimento sono nulli e non possono essere stipulati, né in forma pubblica né in forma privata.
Nel caso in cui nei successivi 90 giorni non intervenga la revoca del suddetto provvedimento le aree lottizzate sono acquisite al patrimonio disponibile del Comune e viene disposta le demolizione delle opere.

Le suddette disposizioni non si applicano “alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù“.

La presente procedura si applica per la suddivisione catastale dei terreni e delle aree pertinenziali scoperte dei fabbricati urbani.


A partire dal 1° luglio 2025 la procedura del deposito sarà quella indicata con il provvedimento Prot. n. 460141/2024, del 30 dicembre 2024, e pertanto i frazionamenti catastali dei terreni saranno depositati esclusivamente in modalità telematica con le modalità indicate all’articolo 30, comma 5-bis, del DPR 380/2001, comma introdotto dal D.Lgs. 1/2024.

Il deposito sarà effettuato attraverso il Portale per i Comuni, gestito dall’Agenzia delle Entrate a cui i tecnici redattori invieranno telematicamente gli atti di aggiornamento geometrico, eliminando l’obbligo di consegna fisica presso gli uffici comunali.

In una prima fase, l’Agenzia delle Entrate trasmetterà le comunicazioni di avvenuto deposito tramite PEC agli indirizzi digitali presenti nell’Indice IPA (Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni). Gli enti locali dovranno verificare la corretta ricezione delle comunicazioni e utilizzare le funzionalità del Portale per monitorare gli atti inviati.

I tecnici incaricati non dovranno più attestare l’avvenuto deposito tramite dichiarazione sostitutiva, in quanto il sistema telematico garantirà automaticamente la tracciabilità degli atti. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate fornirà supporto per l’adeguamento degli enti locali al nuovo sistema.

Copertura Geografica

Comune di Bardonecchia

Come fare

Per attivare il servizio bisogna compilare il modulo on line che trovi nello Sportello Unico Digitale (vedasi Accedi al servizio)

Cosa serve

Per attivare il servizio bisogna compilare il modulo on line che trovi nello Sportello Unico Digitale (vedasi Accedi al servizio)

A partire dal 1° luglio 2025 la procedura del deposito sarà quella indicata con il provvedimento Prot. n. 460141/2024, del 30 dicembre 2024, e pertanto i frazionamenti catastali dei terreni saranno depositati esclusivamente in modalità telematica con le modalità indicate all’articolo 30, comma 5-bis, del DPR 380/2001, comma introdotto dal D.Lgs. 1/2024.

Il deposito sarà effettuato attraverso il Portale per i Comuni, gestito dall’Agenzia delle Entrate a cui i tecnici redattori invieranno telematicamente gli atti di aggiornamento geometrico, eliminando l’obbligo di consegna fisica presso gli uffici comunali.

In una prima fase, l’Agenzia delle Entrate trasmetterà le comunicazioni di avvenuto deposito tramite PEC agli indirizzi digitali presenti nell’Indice IPA (Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni). Gli enti locali dovranno verificare la corretta ricezione delle comunicazioni e utilizzare le funzionalità del Portale per monitorare gli atti inviati.

I tecnici incaricati non dovranno più attestare l’avvenuto deposito tramite dichiarazione sostitutiva, in quanto il sistema telematico garantirà automaticamente la tracciabilità degli atti. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate fornirà supporto per l’adeguamento degli enti locali al nuovo sistema.

  • Lista reperibile nello Sportello Unico Digitale

Cosa si ottiene

Rilascio attestazione deposito

Tempi e scadenze

30 gg

Accedi al servizio per consultare la relativa tempistica

Quanto costa

Voce Importo in € / note
Diritti segreteria 30,00
Valori bollati 16,00 (istanza)

Accedi al servizio

L'ufficio provvederà ad informare sull'avanzamento della situazione Vedasi anche scrivania digitale  - le mie pratiche su Sportello Unico Digitale

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Servizi Edilizia Privata – Urbanistica – Ambiente

Pagina aggiornata il 18/03/2025

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