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Regione Piemonte

Comunicazione rappresentazione stato legittimo

  • Servizio attivo

Comunicazione stato legittimo ai sensi del comma 1-bis dell'art. 9-bis, art. 34-bis e comma 4 dell'art. 34-ter del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,art. 6 bis L.R. 8 luglio 1999 n. 19 e Deliberazione della Giunta Regionale 14 gennaio 2022, n. 2-4519


A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti i cittadini

Descrizione

Come stabilito dall’art. 9 bis del D.P.R. 380/2001 lo stato legittimo dell’immobile è “lo stato stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali”.

Il D.L. 76/2020, nello specifico l’art. 10 comma 1 lett. d), chiarisce che lo stato legittimo corrisponde ai contenuti del titolo abilitativo relativi non solo alla sua edificazione primordiale, ma anche alle successive modifiche.

Molti bonus fiscali richiedono l’attestazione della conformità dell’immobile con i titoli edilizi risalenti all’edificazione.

Dal 30 maggio 2024, lo stato legittimo di un immobile può essere dimostrato attraverso i seguenti metodi:

  • attraverso l’ultimo titolo edilizio rilasciato o assentito per lavori che abbiano coinvolto l’intero immobile o unità immobiliare, purché l’amministrazione abbia verificato la legittimità dei titoli precedenti durante il rilascio;
  • mediante la regolarizzazione delle varianti antecedenti al 1977 con il pagamento dell’oblazione prevista (nuovo art. 34-ter);
  • con i titoli rilasciati dopo i procedimenti di accertamento di conformità in sanatoria secondo gli articoli 36 e nuovo 36-bis, previo pagamento delle sanzioni/oblazioni;
  • attraverso il pagamento della sanzione pecuniaria conseguente all’annullamento del permesso di costruire, che produce gli stessi effetti del permesso di costruire in sanatoria, come indicato all’articolo 38, comma 2.

Quando esiste un principio di prova del titolo abilitativo ma mancano i dettagli specifici o una copia del documento, lo stato legittimo può essere determinato utilizzando le informazioni catastali di primo impianto o altri documenti comprovanti. Questi documenti possono includere fotografie, estratti cartografici, documenti d’archivio, o altri atti, pubblici o privati, di comprovata provenienza. Inoltre, si può fare riferimento al titolo abilitativo dell’ultimo intervento edilizio, integrato con eventuali titoli successivi relativi a interventi parziali.

Per quanto riguarda gli immobili costruiti in un’epoca in cui il titolo edilizio non era obbligatorio, è necessario comunque accertare e dimostrare in qualche modo la preesistenza e la consistenza dell’immobile stesso (stato legittimo).

Lo stato legittimo degli immobili costruiti ante obbligo si attesta per mezzo di:

  • informazioni catastali di primo impianto o da altri documenti probanti, quali:
    • riprese fotografiche,
    • estratti cartografici,
    • documenti d’archivio,
    • atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza,
  • titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio sull’immobile, integrati con eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali;
  • eventuali titoli successivi per interventi parziali.

Il certificato di stato legittimo è l’asseverazione sottoscritta da parte di un tecnico relativa stato legittimo di un immobile, è redatta ai sensi dell’art. 34-bis del D.P.R. 380/2001 (comma 3) al fine di verificare se lo stato attuale dell’immobile o delle unità immobiliari oggetto di accertamento urbanistico rientrino nelle tolleranze costruttive normate dallo stesso articolo. Nella dichiarazione di conformità urbanistica vanno inseriti una serie di indicazioni, quali:

  • dati del tecnico asseveratore;
  • localizzazione dell’immobile;
  • elenco di tutti i titoli edilizi che hanno autorizzato gli interventi sull’immobile o sulle unità immobiliari oppure specificare che si tratta di un immobile costruito prima dell’obbligatorietà del titolo abilitativo e non interessato successivamente da interventi edilizi per i quali era necessario di munirsi di titoli abilitativi;
  • eventuali informazioni urbanistiche e di tutela storico-ambientale;
  • allegati alla dichiarazione.

Copertura Geografica

Comune di Bardonecchia

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Pagina aggiornata il 18/03/2025

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