Il D.Lgs. 222/2016 (il cosiddetto Decreto SCIA 2) ha modificato l’art. 24 del D.P.R. 380/2001 (testo unico edilizia) e ha sostituito il vecchio certificato di agibilità con la segnalazione certificata di agibilità.
La segnalazione certificata di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente e sulla base della documentazione di collaudo presentata.
La segnalazione va presentata a firma di tecnico abilitato in caso di:
- nuove costruzioni
- ricostruzioni o sopraelevazioni totali o parziali
- interventi su edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati
A seconda dell’intervento, l’agibilità può essere attestata per:
- l’intero immobile: nelle specifiche autorizzate nel permesso di costruire e nelle successive varianti;
- singoli edifici o porzioni: a condizione che siano funzionalmente autonome, con opere di urbanizzazione collaudate e certificate per le parti comuni;
- singole unità immobiliari: a condizione che le opere strutturali siano completate e collaudate, gli impianti certificati e le parti comuni ultimate.
Al modello per la segnalazione certificata di agibilità è necessario allegare la seguente documentazione come previsto dall’art. 24, comma 5, del D.P.R. 380/2001:
- attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità;
- certificato di collaudo statico ovvero, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
- dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;
- estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
- dichiarazioni di conformità degli impianti (Di.Co.).
- piante dell'edificio/unità immobiliare
- altra eventuale documentazione prevista dalle norme vigenti in funzione dell'intervento effettuato