Il D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120 offre la possibilità di gestire le terre e rocce da scavo in regime di sottoprodotto e non come rifiuti.
Il decreto si pone come testo normativo unico per questa materia.
Il Consiglio del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente ha approvato con delibera 54/2019 le Linea guida sull’applicazione della disciplina per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo.
Per la a gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto, così come dettata dal DPR 120/2017, si delineano due diversi percorsi procedurali, a seconda della tipologia di opera che genera la produzione delle terre stesse:
- Procedura del “Piano di Utilizzo” (artt. 9-19), nel caso di opera oggetto di procedura di VIA e/o AIA con volume di scavo >6000 m3
- Procedura della “Dichiarazione di Utilizzo” (artt. 21-22), nel caso di opera non oggetto di procedura di VIA e/o AIA, indipendentemente dal volume di scavo, oppure oggetto di procedura di VIA e/o AIA ma con volume di scavo <6000 m3.
Il servizio permette di inviare allo SUE:
-Dichiarazione in merito al rispetto dei criteri previsti in tema di riutilizzo di terre e rocce da scavo - artt. 4 e 21 D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120
-Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (D.A.U.) - art. 7 D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120
-Documento di trasporto - art. 6 D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120
Consultare la sezione Terre e rocce sul sito di ARPA Piemonte.