Nelle aree del territorio comunale vincolate ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 , gli interventi costituenti modificazione e/o trasformazione del suolo sono sottoposti a specifico procedimento autorizzativo ai sensi della L.R. 9 agosto 1989 n. 45 .
Tale autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l’equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell’intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, nè all’adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.
L’autorità competente può essere comunale, oppure regionale, in funzione della tipologia di intervento, ed in particolare:
Regione:
- interventi che interessano superfici superiori a 10.000 metri quadri o volumi di scavo superiori a 5.000 metri cubi;
- interventi che interessano il territorio di più comuni;
- attività estrattive, con esclusione di quelle disciplinate dalla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 , e successive modifiche ed integrazioni, comprese le relative discariche, strade di accesso ed opere accessorie all'attività estrattiva;
- impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonchè le relative strade di accesso ed opere accessorie quali impianti di innevamento artificiale;
- bacini ed invasi idrici
- impianti di smaltimento e deposito di rifiuti
Comune:
- autorizzazione per interventi che interessano superfici fino a 10.000 metri quadri o volumi di scavo fino a 5.000 metri cubi.
L’istanza va presentata nei casi previsti nella L.R. 9 agosto 1989 n. 45 e qualora l’intervento ricada in aree tutelate ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 come definite nel PRGC vigente.
L'autorizzazione prevede in linea generale il versamento di una cauzione a garanzia delle opere di ripristino post intervento e compensazioni boschive o monetarie secondo quanto disposto dalla