Secondo quanto disposto dall’art. 31, commi 45 della L. 448/1998:
"I comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35, quarto comma, della medesima legge n. 865 del 1971. Le domande di acquisto pervenute dai proprietari di alloggi ubicati nelle aree non escluse, prima della approvazione della delibera comunale, conservano efficacia."
I commi 49-bis e 49ter dell’art. 31 della legge 448/1998, aggiunti dall’art. 5, comma 3-bis del decreto sviluppo 2011, D.L. 13 maggio 2011, entrato in vigore il 13 luglio 2011, dispongono che:
“49bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto dì proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 .. omissis"
Il servizio permette di richiedere la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà e la rimozione dei vincoli sui prezzi di vendita e canoni di locazione derivanti dalle convenzioni ex 35 L. 865/1971 ed ex. artt. 7 e 8 L. 10/1977, ai sensi della L. 23/12/1998 n° 448, art. 31, commi 45 e seguenti.